Sez. 2, Sentenza n. 24643 del 21/03/2012 Ud. (dep. 21/06/2012) Rv. 252832 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE | Autonomia - Conseguenze - Fattispecie.
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE
In virtù dell'autonomia del delitto tentato, gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato, poiché le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione, ed in difetto di espressa previsione non trovano applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato. (In applicazione del principio, la S. C. ha ritenuto che tra i reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen., per i quali, ai sensi dell'art. 649, comma terzo, prima parte, cod. pen., la causa di non punibilità prevista da detta disposizione non opera, non rientrano le corrispondenti ipotesi tentate).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Preleggi art. 14, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)