Sez. 2 - , Sentenza n. 25242 del 18/04/2019 Cc. (dep. 07/06/2019) Rv. 275825 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE | Autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato – Conseguenze – Indicazione – Fattispecie.
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE
L'autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti attraverso lo specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di delitto consumato, in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di non convalida dell'arresto fondata sulla riconosciuta operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. con riguardo al delitto di tentata estorsione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)