Sez. 5, Sentenza n. 18493 del 10/08/2010 (Rv. 614599 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atto di acquisto immobiliare redatto da notaio - Registrazione con procedura telematica e autoliquidazione dell'imposta - Avviso di liquidazione della maggiore imposta - Notifica al notaio rogante - Conseguenze - Responsabilità d'imposta - Legittimazione all'impugnazione dell'atto impositivo in sede giurisdizionale - Spettanza - Alle parti contraenti - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/01/2000 num. 9, Decreto Legisl. 18/01/2000 num. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 n. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)