Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5016 del 12/03/2015 (Rv. 634742 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Compravendita immobiliare registrata telematicamente dal notaio rogante - Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta - Parti sostanziali dell'atto - Notaio rogante mero responsabile d'imposta - Conseguenze - Avviso di liquidazione notificato alle parti sostanziali dell'atto - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI
In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d'imposta ma, come stabilito dall'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/01/2000 num. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)