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Sez. L, Sentenza n. 4342 del 20/02/2008 (Rv. 601954 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Regole ermeneutiche - Principio di gerarchia - Prevalenza dell'interpretazione letterale - Fattispecie in tema di trattamento economico di dirigente medico come modificato a seguito dell'accordo integrativo del 2 luglio 1997 al CCNL del 5 dicembre 1996 dell'area medica e veterinaria.
Stato
decisa il 2008-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601954-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune va operata, secondo le regole dell'ermeneutica contrattuale, sulla base dell'effettivo significato delle sue clausole, assumendo carattere prioritario l'interpretazione letterale sugli altri canoni interpretativi-integrativi, e non sulla base delle valutazioni, effettuate in sede amministrativa, in ordine alla portata complessiva del contenuto dell'accordo (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, correttamente, il giudice di merito avesse riconosciuto, alla stregua del valore letterale delle disposizioni di cui all'art. 70, commi 12 e 13 del CCNL del 5 dicembre 1996 dell'area medica e veterinaria, introdotte con l'art. 5 dell'accordo collettivo integrativo del 2 luglio 1997, il più favorevole trattamento economico dell'ex X livello anziché di quello dell'ex IX - posizioni funzionali unificate dall'accordo integrativo nel I livello dirigenziale medico - solamente a coloro che, alla data del 5 dicembre 1996, avessero espletato la prova scritta di concorso, poi successivamente vinto; e che restava, inoltre, privo di specifico rilievo, ai fini interpretativi, il contenuto del preambolo del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, autorizzativo dell'accordo integrativo ai sensi dell'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993, che imputava al testo concordato solamente funzioni integrative, di correzione di errori materiali e di chiarificazione di clausole contrattuali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 70 com. 12, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 70 com. 13, Contr. Coll. 02/07/1997 art. 5, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 51 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)