Sez. L, Sentenza n. 6426 del 19/03/2007 (Rv. 596190 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Regole ermeneutiche - Principio di gerarchia - Prevalenza dei canoni interpretativi - Canone fondato sul significato letterale delle parole - Priorità - Fattispecie relativa al beneficio del premio giornaliero previsto dal CCNL 1990 - 1992 per i ferrovieri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti, una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l'interprete alla adozione di altri (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito per non aver fatto corretto uso del canone ermeneutico prioritario della interpretazione letterale in riferimento all'art.29, allegato 7, del CCNL 1990-1992 dei ferrovieri, in quanto, nell'individuare il presupposto fissato per la sussistenza del diritto al beneficio del premio giornaliero per il disimpegno, oltre alle normali attribuzioni, del servizio spettante al dipendente assente, aveva negato ogni rilevanza al termine "improvvisa" che le parti contraenti avevano usato per qualificare l'assenza in senso evidentemente restrittivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 01/01/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)