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Sez. L, Sentenza n. 20660 del 25/10/2005 (Rv. 585016 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Regole ermeneutiche - Principio di gerarchia - Prevalenza delle norme interpretative - Fattispecie relativa al CCNL 1990 - 1992 Ferrovieri.
Stato
decisa il 2005-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585016-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione dei contratti, ivi inclusi i contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; l'indagine sulla corretta applicazione di essi compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, per non aver fatto corretto uso del canone ermeneutico prioritario della interpretazione letterale in riferimento al CCNL 1990-1992 dei ferrovieri, in quanto aveva interpretato la disposizione contrattuale che, dopo l'indicazione di requisiti soggettivi e delle mansioni previste per l'inquadramento nella qualifica di primo tecnico, si concludeva con l'inciso "anche con coordinamento dei propri gruppi o squadre" intendendo tale funzione di coordinamento come meramente eventuale e non come caratterizzante la qualifica superiore di primo tecnico descritta dalla norma e richiesta dal dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)