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Sez. 5, Sentenza n. 15285 del 10/06/2008 (Rv. 603588 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI | Atti amministrativi presupposti dall'atto impositivo - Illegittimità - Disapplicazione da parte del giudice tributario - Presupposti.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603588-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI

Il potere del giudice tributario di disapplicare i regolamenti e gli atti amministrativi illegittimi posti a fondamento della pretesa impositiva dell'erario può essere esercitato anche d'ufficio, a condizione, però, che detti atti siano rilevanti ai fini della decisione, e pertanto la disapplicazione non può essere effettuata allorchè prescinda completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)