Sez. 5, Sentenza n. 6724 del 04/05/2012 (Rv. 622369 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti amministrativi presupposti dell'atto impositivo - Illegittimità - Potere di disapplicazione da parte del giudice tributario - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti presupposti non può prescindere completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all'atto impugnato, ma deve essere effettuato con riferimento alla domanda del contribuente, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, ultimo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva disapplicato una delibera comunale di determinazione dell'aliquota per l'ICI perché adottata fuori termine, sebbene il contribuente non avesse posto tra i motivi di impugnazione dell'atto impositivo l'eccezione di nullità del provvedimento per violazione dei termini).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)