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Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 20/02/1986 (Rv. 444544 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - UTILIZZABILITÀ - NEI CONFRONTI DI PARTI RIMASTE ESTRANEE AL PRIMO PROCESSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444544-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - UTILIZZABILITÀ - NEI CONFRONTI DI PARTI RIMASTE ESTRANEE AL PRIMO PROCESSO - CONDIZIONI.*

Gli Atti compiuti dall'autorità giudiziaria in un precedente processo possono sempre essere utilizzati, come prova indiziaria in altro processo, anche nei confronti di parti rimaste estranee al primo, a condizione che il giudice assoggetti le risultanze di tali Atti ad autonomo e rigoroso vaglio critico e che sia riconosciuto alle parti la possibilità di controdedurre sui medesimi. (V 3981/84, mass n 435954; (V 809/83, mass n 425558; (V 6346/81, mass n 417138; (V 3835/80, mass n 407681).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)