Sez. 2, Sentenza n. 5584 del 19/03/1987 Ud. (dep. 07/05/1987) Rv. 175891 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - CRITERIO DISTINTIVO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - CRITERIO DISTINTIVO.*
Il criterio distintivo tra i due reati di estorsione ex art. 629 e truffa aggravata ex art. 640 cpv, n. 2 seconda ipotesi, per aver l'agente ingenerato nella vittima il timore di un pericolo immaginario, risiede nelle modalità con cui viene prospettato alla vittima il danno, in guisa da indurla a quell'Azione od omissione che determina il profitto dell'agente. Mentre, infatti, nel reato di estorsione l'agente consegue lo ingiusto profitto attraverso un atteggiamento di palese o larvata minaccia, prospettando un danno certo e reale, che la vittima può evitare soltanto con la sua Azione od omissione, nella ipotesi della truffa aggravata predetta, invece, l'agente consegue lo ingiusto profitto mediante induzione in errore, che è tipica dell'attività truffaldina, prospettando cioè un danno che non dipendendo direttamente dall'agente è ricollegabile al comportamento della vittima solo nell'ambito delle possibilità e dell'eventualità. (V mass n 163147; (V mass n 170626).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)