diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2372 del 18/10/1983 Ud. (dep. 17/03/1984) Rv. 163147 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1983-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163147-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA.*

Il criterio distintivo fra il delitto previsto dall'art. 629 cod. pen. e il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, capoverso n. 2 cod. pen., va ricercato nella diversità del modo con cui viene determinato nel soggetto passivo il timore del danno. Nel caso dell'estorsione il colpevole incute il timore di un danno che fa apparire certo e proveniente da lui o da altra persona in rapporto con lui, sicché la persona offesa, posta nell'alternativa di ottemperare a quanto richiestole ovvero di subire un danno patrimoniale, venga coartata nella sua volontà. Nel caso della truffa aggravata, invece, il colpevole suscita nella vittima l'immaginario pericolo di un danno futuro da lui però non derivante né direttamente, né indirettamente, sicché esso si determina alla condotta unicamente per effetto dell'errore in cui è caduta e non perché coartata. Pertanto nel caso in cui il ladro impone al derubato il versamento di una somma di denaro come condizione per rientrare in possesso della cosa sottrattagli, è configurabile il reato di estorsione e quindi colui che per incarico dell'autore del furto abbia condotto le trattative rivolte ad ottenere dal derubato il pagamento della somma contro la restituzione della refurtiva deve ritenersi responsabile di concorso nel delitto di estorsione se, agendo nell'interesse del ladro, abbia contribuito con la sua condotta all'opera di pressione nei confronti del derubato. (Conf mass n 150492 ed ivi citate; (Conf mass n 147947).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)