Sez. 2, Sentenza n. 8772 del 20/05/1985 Ud. (dep. 10/10/1985) Rv. 170626 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - TRUFFA AGGRAVATA AI SENSI DELL'ART. 640, COMMA SECONDO N. 2 COD. PEN. - DETERMINAZIONE NEL SOGGETTO PASSIVO DEL TIMORE DEL DANNO - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - TRUFFA AGGRAVATA AI SENSI DELL'ART. 640, COMMA SECONDO N. 2 COD. PEN. - DETERMINAZIONE NEL SOGGETTO PASSIVO DEL TIMORE DEL DANNO - DIFFERENZE.*
Il criterio distintivo fra il delitto di estorsione previsto dallo art. 629 cod. pen. ed il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 capoverso n. 2 cod. pen., va ricercato nella diversità del modo con cui viene determinato nel soggetto passivo il timore del danno. Nel caso dell'estorsione il colpevole incute il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui o da altra persona a lui legata da qualunque rapporto, di guisa che la persona offesa, posta nell'alternativa di ottemperare a quanto richiestole ovvero di subire un danno patrimoniale, venga coartata nella sua volontà. Nel caso della truffa aggravata, invece il colpevole suscita nella vittima un eventuale e possibile pericolo di un danno futuro da lui però non derivante né direttamente né indirettamente, sicché essa si determina alla condotta unicamente per effetto dell'errore in cui è caduta e non perché coartata. (Conf mass n 163147; (Conf mass n 162600).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)