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Sez. 2, Sentenza n. 1925 del 16/07/1966 (Rv. 323740 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERI - PROVA DEL DANNO - ONERE DELLA PROVA - PRESUNZIONI - CARATTERI.*
Stato
decisa il 1966-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323740-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERI - PROVA DEL DANNO - ONERE DELLA PROVA - PRESUNZIONI - CARATTERI.*

Nel contratto di lavoro a tempo determinato la risoluzione anticipata, senza giusta causa, del rapporto va regolata dalle norme del codice civile ed, in particolare, dai criteri generali sanciti dagli artt. 1223 e seguenti, per cui il danno che il prestatore d'opera subisce per effetto dell'arbitrario recesso del datore di lavoro va risarcito mediante la retribuzione complessiva che egli avrebbe percepito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, con detrazione di quei lucri che il lavoratore abbia conseguito da una occupazione procuratasi dopo lo avvenuto licenziamento o che avrebbe potuto conseguire con l'uso di una ordinaria diligenza. L'Onere di provare tali fatti incombe di regola al datore di lavoro, il quale, se vuole limitare la misura del risarcimento, deve dimostrare la sussistenza dei lucri realizzati dal lavoratore o la negligenza di costui nella ricerca di un nuovo impiego. Se il licenziamento e avvenuto in epoca ancora lontana dalla scadenza trattandosi di liquidazione di danni futuri successivi alla proposizione della domanda, ed incerta nel -quantum-, il giudice ben puo far ricorso a presunzioni al fine di stabilire, nel suo criterio equitativo, il termine entro il quale il lavoratore avrebbe potuto trovare altra occupazione remuneratoria, avuto riguardo alle mansioni gia disimpegnate, alle sue speciali attitudini e alla richiesta di mercato di quel genere di lavoro, e limitare cosi l'indennizzo agli stipendi e alle altre utilita perdute durante il tempo della presumibile disoccupazione. Ma in tal caso, le presunzioni, sulle quali il giudice possa fondare il proprio convincimento, devono essere quelle provviste dei requisiti di cui all'art. 2729 cod.civ., non essendo sufficienti vaghe e generiche illazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2097

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)