Sez. L, Sentenza n. 1676 del 10/03/1984 (Rv. 433734 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO MA CON DURATA MINIMA GARANTITA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER TALE DURATA MINIMA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO - RISARCIMENTO DEI DANNI - OBBLIGATORIETÀ - LIQUIDAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO MA CON DURATA MINIMA GARANTITA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER TALE DURATA MINIMA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO - RISARCIMENTO DEI DANNI - OBBLIGATORIETÀ - LIQUIDAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE.*
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma con durata minima garantita, si comporta, per siffatta durata minima, come un contratto a tempo determinato, per cui il datore di lavoro, se pone in essere un fatto o comportamento che costituisca giusta causa di dimissioni del lavoratore, è tenuto al risarcimento dei danni da anticipata risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 2119 cod. civ., e cioè a corrispondere al dipendente le retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta. Ai sensi degli artt. 1223 e 1227 dello stesso codice, tali danni (da determinare tenendo conto degli elementi aggiuntivi della retribuzione in base alla contrattazione collettiva) sono dovuti, in relazione al periodo di durata minima garantita dal contratto, finché il prestatore di lavoro non trovi, usando l'ordinaria diligenza, altra idonea occupazione e dal loro ammontare va detratto quanto il lavoratore medesimo abbia ricavato da una successiva occupazione ottenuta nel periodo suddetto, mentre grava sul datore di lavoro, che voglia limitare la misura del risarcimento, l'Onere di provare sia il difetto di diligenza del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione sia i proventi eventualmente ricavati da quest'ultima. (V 3573/78, mass n 393074; (V 3633/72, mass n 361651; (V 46/72, mass n 355727; (V 1925/66, mass n 323740; (V 4/65, mass n 310077).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)