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Sez. 2, Sentenza n. 1990 del 21/06/1972 (Rv. 359109 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - DURATA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - RECESSO ANTICIPATO DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE - LIMITI - GUADAGNI OTTENIBILI DAL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359109-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - DURATA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - RECESSO ANTICIPATO DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE - LIMITI - GUADAGNI OTTENIBILI DAL LAVORATORE.*

La risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, determinata dal recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, importa l'Obbligo del datore di lavoro, che ha determinato il sorgere di una situazione inconciliabile con la prosecuzione del rapporto, di pagare al dipendente la perdita subita ed il mancato guadagno, conseguenza immediata e diretta della cessazione del rapporto di lavoro. Peraltro, il principio, secondo cui il risarcimento non e dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, impone che dall'ammontare delle retribuzioni, che il prestatore di lavoro avrebbe percepito ove il rapporto si fosse protratto per il tempo contrattualmente fissato, si deve detrarre l'ammontare dei proventi che il lavoratore, dopo la risoluzione del rapporto, abbia conseguito od avrebbe potuto conseguire, usando l'ordinaria diligenza, da una nuova attivita lavorativa. Nell'ipotesi in cui il prestatore di lavoro abbia trovato una nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella precedentemente goduta, egli conserva il diritto a percepire la differenza tra le due retribuzioni per tutto il tempo in cui si sarebbe dovuto protrarre il primo rapporto di lavoro a tempo determinato. (V 1925'66, mass n 323740; 2725'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)