Sez. 5, Sentenza n. 6788 del 23/11/2016 Cc. (dep. 13/02/2017) Rv. 269447 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Art. 603 bis cod. pen. vecchio testo - Configurabilità - Condizioni - Attività organizzata di intermediazione - Nozione - Riferimento alle modalità della condotta - Attività svolta in modo non occasionale e con impiego di mezzi - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all'art. 603 bis, cod. pen., nel testo precedente alla legge di modifica 29 ottobre 2016, n. 199, richiede "l'attività organizzata" di intermediazione come modalità della condotta, che non richiede necessariamente la forma associativa ma deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi. (In motivazione, la Corte, applicando, perchè più favorevole, la formulazione precedente alla novella del reato di cui all'art. 603 bis cod. pen., ha ritenuto sussistente il requisito dell'attività organizzata di intermediazione nei confronti dei due imputati, i quali curavano tutti gli aspetti organizzativi del lavoro in condizioni di sfruttamento di alcuni braccianti agricoli).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 603 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)