Sez. 4, Sentenza n. 28199 del 02/07/2025 Ud. (dep. 01/08/2025) Rv. 288511-01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Art. 603-bis cod. pen., nel testo precedente alla novella di cui alla legge n. 199 del 2016 - Attività organizzata di intermediazione - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE
Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis, cod. pen., nel testo precedente alla novellazione ad opera dell'art. 1 legge 29 ottobre 2016, n. 199, postula, come modalità esecutiva della condotta, "l'attività organizzata" di intermediazione, che non necessita di forma associativa, ma deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione comportante l'impiego di mezzi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, sul rilievo del ruolo fondamentale del soggetto agente che, diversamente dai braccianti reclutati, viveva grazie ai soli proventi dell'intermediazione, era attivo nella ricerca di persone in condizioni di oggettivo disagio, in quanto straniere, ignare della lingua italiana ed in cerca di alloggio e di lavoro).
Cod. Pen. art. 603 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)