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Sez. 3, Sentenza n. 4118 del 10/04/1995 (Rv. 491717 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Ritardo nella liquidazione del danno - Sopravvenuta svalutazione monetaria - Responsabilità dell'assicuratore oltre il limite del massimale - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491717-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE

Ai fini dell'estensione della responsabilità dell'assicuratore alla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione del danno, ed ai relativi interessi, oltre il limite del massimale, il comportamento dell'assicuratore in relazione ad una diligente gestione della lite deve essere valutato non solo in quelle concernenti la responsabilità per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli ma in ogni controversia in cui venga richiesto il pagamento dell'indennità dovuta in base ad una garanzia assicurativa per la responsabilità civile da qualsiasi fatto essa abbia avuto origine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)