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Sez. 3, Sentenza n. 10036 del 25/05/2004 (Rv. 573123 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Obbligo di manleva dell'assicurato ex art. 1917 cod. civ. - Somme dovute dall'assicuratore a tale titolo - Limiti - Credito accessorio per interessi e rivalutazione - Superamento del massimale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573123-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'art. 1917 cod. civ. prevede che l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare al terzo danneggiato in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, compresi gli interessi e la rivalutazione, entro e non oltre il limite stabilito nel contratto stesso. Il superamento di tale limite è consentito ove l'assicuratore gestisca il rapporto assicurativo in violazione del principio di buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)