Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26567 del 21/12/2016 (Rv. 642288 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Ammissibilità - Conseguenze - Procedura monitoria fondata sul solo dispositivo di sentenza - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, sicché, ove sia in tal modo possibile pervenire alla quantificazione del dovuto, è inammissibile la procedura monitoria se l'esclusione dell'esecuzione diretta è avvenuta sulla base del solo esame del dispositivo della sentenza che ne costituiva il titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)