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Sez. 1, Sentenza n. 2256 del 28/02/1998 (Rv. 513189 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Esecuzione dell'opera pubblica da parte dell'IACP delegato - Entro il quinquennio di occupazione legittima ma in assenza del decreto di esproprio - Responsabilità dell'ente delegato e corresponsabilità dell'ente delegante - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513189-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

In tema di espropriazione, l'IACP, se legittimamente delegato (ex art. 60 legge 865/71) alla occupazione quinquennale, al compimento dell'opera, all'espletamento delle procedura espropriative per la costruzioni di alloggi popolari, e se colpevole del danno derivato al privato dal maturarsi, in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio, di una fattispecie di cosiddetta "occupazione acquisitiva", non può sottrarsi (sia pur "in parte qua") alla propria responsabilità e trasferirla sull'ente territoriale delegante, assumendo l'assenza di controllo o di stimolo da parte di quest'ultimo, ovvero adducendo l'invio di tardive e del tutto generiche note di sollecito all'emanazione del decreto di esproprio, poiché non ricorre, nei rapporti interni delegante - delegato, alcun obbligo (bensì la mera facoltà) del primo all'esercizio tali poteri. Per converso, la corresponsabilità del delegante non può escludersi qualora ne risulti del tutto omesso il controllo del delegato, con conseguente disinteresse alle procedure espropriative (nonostante le - sia pur generiche e tardive - note di sollecito), spettando all'ente territoriale la competenza all'emanazione del decreto di esproprio, per essere all'IACP state delegate le sole attività "intermedie" della procedura espropriativa, con esclusione dell'esercizio della potestà ablativa.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)