Sez. 1, Sentenza n. 2725 del 29/07/1968 (Rv. 335309 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA DI AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DALL'INCAPACE NATURALE PRIMA DELLA SENTENZA D'INTERDIZIONE - RIFERIMENTO DELL'INCAPACITA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE - CONDIZIONI ANTERIORI E POSTERIORI DEL SOGGETTO - RILEVANZA - VALUTAZIONE DELLA MALATTIA - NECESSITA - ESIGENZA DI UNA MALATTIA ANNULLANTE IN TOTO LE FACOLTA PSICHICHE - ESCLUSIONE - LUCIDO INTERVALLO DELL'INCAPACE- AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA DI AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DALL'INCAPACE NATURALE PRIMA DELLA SENTENZA D'INTERDIZIONE - RIFERIMENTO DELL'INCAPACITA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE - CONDIZIONI ANTERIORI E POSTERIORI DEL SOGGETTO - RILEVANZA - VALUTAZIONE DELLA MALATTIA - NECESSITA - ESIGENZA DI UNA MALATTIA ANNULLANTE IN TOTO LE FACOLTA PSICHICHE - ESCLUSIONE - LUCIDO INTERVALLO DELL'INCAPACE- AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il riferimento dell'incapacita di intendere e di volere, come motivo di annullamento di un negozio, al momento in cui l'atto impugnato fu posto in essere, non deve essere inteso in senso assoluto, in relazione al preciso momento, in cui l'atto fu compiuto, potendo a tal fine aversi riguardo alle condizioni nelle quali si trovava il soggetto prima e dopo la stipulazione dell'atto. Cio rende imprescindibile anche l'esame della natura e delle caratteristiche della malattia, per accertare se essa e suscettibile di regresso o di stabilita o di aggravamento, come elemento di giudizio utile a stabilire se la malattia stessa, manifestatasi anteriormente o successivamente potesse ritenersi esistente anche all'epoca di formazione dell'atto impugnato. Al fine di escludere la capacita di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428 cod.civ., non e necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facolta psichiche del soggetto, ma e sufficiente anche quella che determini una perturbazione tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facolta intellettive del soggetto per modo da impedirgli o da ostacolargli una seria valutazione dei propri Atti e la formazione di una volonta cosciente. Ai fini predetti non puo ammettersi l'esistenza di un lucido intervallo senza tenere conto della natura e dei caratteri della malattia nel corso della quale esso si sarebbe manifestato, dovendosi accertare se esso e tale da ridare al soggetto la attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto che compie. (V. 2719-58 4346-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)