Sez. 1, Sentenza n. 1120 del 09/04/1969 (Rv. 339668 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - ENTI AUTORIZZATI A COMPIERE PROFESSIONALMENTE OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO - NOZIONE - COSTITUZIONE DEL PEGNO - SCRITTURA NON NEGOZIALE FORMATA DALL'ENTE CREDITORE - SUFFICIENZA.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - ENTI AUTORIZZATI A COMPIERE PROFESSIONALMENTE OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO - NOZIONE - COSTITUZIONE DEL PEGNO - SCRITTURA NON NEGOZIALE FORMATA DALL'ENTE CREDITORE - SUFFICIENZA.*
Fra gli enti debitamente autorizzati a compiere professionalmente operazioni di credito su pegno, e rispetto ai quali la data della scrittura da cui il pegno risulti puo essere accertata con ogni mezzo di prova, nell'ipotesi di cui all'art 2787, quarto comma, cod civ, debbono comprendersi non soltanto quelli previsti dalla legge 10 maggio 1938, n 745, nonche dal RD 25 maggio 1939, n 1279, e cioe i monti di pegno e gli altri enti abilitati all'Esercizio del credito pignoratizio, secondo le modalita previste dalle dette norme, ma anche tutti gli istituti autorizzati all'Esercizio del credito. Nell'ipotesi predetta, il pegno puo anche risultare da scrittura non negoziale, formata dallo stesso ente creditore. (sulla prima parte V 3932, 56 4367, 54).*
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1939 num. 1279 art. 60, Legge 10/05/1938 num. 745 art. 32, Cod. Civ. art. 2787
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)