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Sez. U, Sentenza n. 3897 del 12/04/1991 (Rv. 471647 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Risoluzione della convenzione da parte dell'U.S.L. - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1991-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471647-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

I rapporti instaurati sulla base di convenzioni nazionali previste dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978 tra medici specialisti liberi professionisti e unità sanitarie locali per assicurare agli utenti del servizio sanitario nazionale le prestazioni mediche indicate nello art. 25 della legge, s'inquadrano (al pari dei rapporti relativi alle convenzioni fra medici generici e pediatri) nello schema dei rapporti di collaborazione di diritto privato concretantisi in una prestazione d'opera continuata e coordinata prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato (c.d. parasubordinazione ex art. 409 n. 3 cod. prov. civ.), con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario; tale giurisdizione sussiste anche nel caso di controversie attinenti alla risoluzione della convenzione disposta dalla u.s.l., atteso che al riguardo non è configurabile esercizio di potere autoritativo della p.a. idoneo a degradare le posizioni di diritto soggettivo del sanitario e tenuto altresì conto che il rapporto del medesimo, in quanto avvalentesi (come, nella specie, un odontoiatra) di una organizzazione di mezzi, non è riconducibile (come le convenzioni con case di cura, centri di diagnostica strumentale o laboratori di analisi) allo schema della concessione di pubblico servizio, individuandosi il discrimine tra queste ultime convenzioni e quelle con i medici specialisti che si avvalgono di determinate strutture nella circostanza che le convenzioni siano state stipulate a norma degli artt. 43 e 44 della legge n. 833 del 1978 (e cioè con particolare riguardo all'elemento organizzativo e strutturale, anche se a stipulare la convenzione sia un sanitario titolare della relativa struttura ed in questa impegnato) o a norma dell'art. 48 della stessa legge (e cioè con particolare riguardo alla figura di libero professionista del sanitario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)