Sez. U, Sentenza n. 5302 del 15/05/1995 (Rv. 492263 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporto con i medici convenzionati - Natura - Rapporto di prestazione d'opera professionale - Risoluzione della convenzione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
I rapporti instaurati sulla base di convenzioni nazionali previste dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 tra medici specialisti liberi professionisti e unità sanitarie locali per assicurare agli utenti del servizio sanitario nazionale le prestazioni mediche indicate nell'art. 25 della legge stessa, si inquadrano (al pari delle convenzioni fra medici generici e pediatri) nello schema dei rapporti di collaborazione di diritto privato concretantisi in una prestazione d'opera continuata e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (c.d. parasubordinazione ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario; tale giurisdizione sussiste anche nel caso di controversie attinenti alla risoluzione della convenzione disposta dalla U.S.L., atteso che al riguardo non è configurabile esercizio di potere autoritativo della p.a. idoneo a degradare le posizioni di diritto soggettivo del sanitario e considerato altresì che il rapporto del medesimo, in quanto avvalentesi (come, nella specie, un fisiokinesiterapeuta) di una organizzazione di mezzi, non è riconducibile (come le convenzioni con case di cura, centri di diagnostica strumentale o laboratori di analisi) allo schema della concessione di pubblico servizio, individuandosi il discrimine tra queste ultime convenzioni e quelle con i medici specialisti che si avvalgono di determinare strutture nella circostanza che le convenzioni siano state stipulate a norma degli artt. 43 e 44 della citata legge n. 833 del 1978 (e cioè con particolare riguardo all'elemento organizzativo e strutturale, anche se a stipulare la convenzione sia un sanitario titolare della relativa struttura ed in questa impegnato) o a norma dell'art. 48 della stessa legge (e cioè con particolare riguardo alla figura di libero professionista del sanitario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)