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Sez. 3 - , Ordinanza n. 19970 del 12/07/2023 (Rv. 668199 - 01)

ASSICURAZIONE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI | Imprese assicuratrici - Contratto autonomo di garanzia - Divieto di compiere operazioni ex artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della l. n. 295 del 1978 - Conseguenze - Nullità dell'atto per contrarietà a norma imperativa - Fondamento - Fattispecie. CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE - In genere.
Stato
decisa il 2023-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668199-01

ASSICURAZIONE - IN GENERE - NORME INDEROGABILI

Il divieto imposto alle società assicuratrici di compiere operazioni estranee all'oggetto sociale, previsto dagli artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della l. n. 295 del 1978 (nel testo applicabile "ratione temporis"), comporta la nullità, per contrarietà a norma imperativa, del contratto

autonomo di garanzia, prestato dalla compagnia assicuratrice, essendo inderogabili i limiti imposti dal legislatore all'attività extrassicurativa consentita, in quanto posti a tutela dell'interesse generale di non dilatare l'area del rischio imprenditoriale cui tali imprese sono esposte e consentire un più agevole controllo su di esse da parte delle autorità di vigilanza. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, pur ritenendo che la polizza fideiussoria a copertura dell'anticipato esborso dell'Iva, prestata ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, costituisse un contratto autonomo di garanzia, aveva respinto l'eccezione di nullità per violazione delle norme citate).

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 10/06/1978 num. 295 art. 5, Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 130, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)