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Sez. 1, Sentenza n. 3113 del 02/10/1975 (Rv. 377219 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - COSTRUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - VANTAGGIO PER IL RESIDUO FONDO OCCUPATO - COMPUTABILITA NEL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377219-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - COSTRUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - VANTAGGIO PER IL RESIDUO FONDO OCCUPATO - COMPUTABILITA NEL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni specificamente dettate per la Determinazione dell'indennita in materia di espropriazione per pubblica utilita non possono estendersi alla liquidazione del risarcimento del danno per occupazione abusiva di un fondo e costruzione dell'opera pubblica senza decreto di espropriazione. Pertanto, nella Determinazione del risarcimento del danno, non puo tenersi conto del vantaggio eventuale derivato alla parte residua del fondo dalla costruzione dell'opera pubblica eseguita sulla parte occupata abusivamente. (Conf 3576/72, mass n 361566; 1218/71, mass n 351378).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)