Sez. 1, Sentenza n. 3576 del 12/12/1972 (Rv. 361566 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - NORMATIVA DELLA RESPONSABILITA DA FATTO ILLECITO - APPLICABILITA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - DETRAZIONE DEL VANTAGGIO PER L'OPERA PUBBLICA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - NORMATIVA DELLA RESPONSABILITA DA FATTO ILLECITO - APPLICABILITA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - DETRAZIONE DEL VANTAGGIO PER L'OPERA PUBBLICA - ESCLUSIONE.*
Divenuta illegittima l'occupazione di un immobile per la mancata emissione del decreto di espropriazione nel biennio, ed essendo impossibile la restituzione del bene a causa della sua definitiva destinazione alla costruzione di un'opera pubblica, il risarcimento del danno cui ha diritto il proprietario del fondo occupato resta disciplinato dalle regole generali proprie della responsabilita da fatto illecito, senza la detrazione del vantaggio derivato dall'esecuzione dell'opera alla parte residua del fondo, di cui agli artt 40 e 41 legge 25 giugno 1865 n 2359 sull'espropriazione per pubblica utilita. (Conf 1218'71, mass n 351378).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)