Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 26/04/1971 (Rv. 351378 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DISCIPLINA - NORMATIVA DELLA RESPONSABILITA DA FATTO ILLECITO - APPLICABILITA - LEGGE SULL'ESPROPRIAZIONE IN TEMA D'INDENNITA - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE- DETRAZIONE DEL VANTAGGIO DERIVANTE DALL'OPERA PUBBLICA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DISCIPLINA - NORMATIVA DELLA RESPONSABILITA DA FATTO ILLECITO - APPLICABILITA - LEGGE SULL'ESPROPRIAZIONE IN TEMA D'INDENNITA - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE- DETRAZIONE DEL VANTAGGIO DERIVANTE DALL'OPERA PUBBLICA - ESCLUSIONE.*
Divenuta illegittima l'occupazione d'urgenza di un immobile, per mancata emissione del decreto di espropriazione nel biennio, ed essendo impossibile la restituzione del bene a causa della sua definitiva destinazione alla costruzione di opera pubblica, il risarcimento del danno cui ha diritto il proprietario del fondo occupato, resta disciplinato dalle regole generali proprie della responsabilita da fatto illecito, e non sono applicabili gli artt 40 e 41 della legge 25 giugno 1865, n 2359 sull'espropriazione per pubblica utilita, secondo cui deve essere detratto dall'indennita il vantaggio derivato dall'esecuzione dell'opera pubblica alla parte residua del fondo espropriato. (V 2522'68, mass n 334967' 1589'67, mass n 328378).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)