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Sez. L, Sentenza n. 20153 del 18/10/2005 (Rv. 584817 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione - Art.410 cod.proc.civ. come modificato dai decreti legislativi n.80 del 1998 (art.36) e n.387 del 1998 (art.19) - Comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione - Effetti - Interruzione della prescrizione e sospensione del decorso di ogni termine di decadenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584817-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE

Il quarto comma dell'art. 7 della legge n.604 del 1966 - che disponeva la sospensione del termine di sessanta giorni, di cui all'art. 6, dal giorno della richiesta del tentativo di conciliazione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino (fra l'altro) alla data del verbale di fallimento del detto tentativo - è stato sicuramente abrogato a seguito della nuova formulazione dell'art.410 cod. proc. civ., come operata con i decreti legislativi n.80 del 1998 (art.36) e n.387 del 1998 (art.19). In particolare, il secondo comma dell'attuale art. 410 dispone che la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Attesa, inoltre, la natura ricettizia degli atti interruttivi della prescrizione e considerato che il legislatore parla di interruzione e non di sospensione della prescrizione, deve ritenersi che la comunicazione che interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza è quella fatta al datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 36 CORTE COST., Legge 29/10/1998 num. 387 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)