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Sez. L, Sentenza n. 14087 del 19/06/2006 (Rv. 590925 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione indirizzata all'Ufficio provinciale del lavoro - Idoneità a sospendere il decorso del termine di decadenza - Sufficienza.
Stato
decisa il 2006-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590925-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA

Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata (v. Corte cost. n. 276 del 2000 e n. 477 del 2002) delle norme applicabili in materia di decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, non è necessario che l'atto di impugnazione del licenziamento giunga a conoscenza del destinatario nel predetto termine, ovvero, in particolare, che esso pervenga all'indirizzo del datore di lavoro entro i sessanta giorni previsti dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare, in quanto, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. civ., secondo comma (così come modificato dall'art. 36 del d.lgs. n. 80 del 1998), il predetto termine (processuale con riflessi di natura sostanziale) si sospende a partire dal deposito dell'istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento, presso la Commissione di conciliazione e divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l'ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)