Sez. 3, Sentenza n. 709 del 31/03/1960 (Rv. 882052 - 01)
FALLIMENTO -FALLITO -INDENNIZZO PER LESIONI PERSONALI - AVOCABILITÀ ALLA MASSA - ESTREMI.
FALLIMENTO -FALLITO -INDENNIZZO PER LESIONI PERSONALI - AVOCABILITÀ ALLA MASSA - ESTREMI.
Il diritto dell'indennizzo, spettante al fallito per lesioni personali, ha natura strettamente personale, e, come tale, non può essere compreso nella massa fallimentare a norma dello art.46, n.1, della legge sulla disciplina del fallimento. Esso, tuttavia, perde tale caratteristica, quando il titolare ne abbia in concreto fatto uso, dimostrando così, attraverso l'Azione esercitata (dal curatore del fallimento ex art.43 l.F.) di volere dare al danno sofferto un contenuto patrimoniale; il prodotto che dall'Esercizio e dalla realizzazione del diritto stesso derivi, cioè l'indennizzo in concreto, non ha alcun diritto per sottrarsi all'esecuzione fallimentare. La somma, attribuita all'infortunato per l'Invalidità temporanea assoluta e per quella permanente possono anche rappresentare, in tutto o in parte, il corrispettivo di quanto il danneggiato avrebbe potuto guadagnare nel tempo esplicando la propria normale attività di lavoro; in questa ipotesi il giudice delegato potrà determinare attraverso la valutazione di tutti gli elementi concreti che il caso offre, se una parte della liquidazione conseguita dal fatto possa spettargli, a norma dell'art.42 n.2 e ultimo capoverso legge citatà, per sopperire alle necessità del mantenimento suo e della famiglia.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)