Sez. 1, Sentenza n. 8022 del 13/06/2000 (Rv. 537539 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Somme spettanti o liquidate al fallito a titolo del risarcimento del danno biologico o del danno morale - Carattere strettamente e originariamente personale del diritto leso - Attribuibilità al fallimento di dette somme - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI
Le somme spettanti o liquidate a persona fisica, successivamente fallita, a risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, primo comma, legge fall., e non possono essere quindi attribuite al fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)