Sez. 1, Sentenza n. 15493 del 22/07/2005 (Rv. 583082 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Indennità assicurativa spettante al fallito per lesioni personali - Acquisizione al fallimento - Ammissibilità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI
È acquisibile alla massa attiva del fallimento - non rientrando fra i beni e diritti di natura strettamente personale, di cui all'art. 46, n. 1, della legge fall. - l'indennità assicurativa corrisposta al fallito in relazione ad un infortunio lesivo dell'integrità personale, intesa a ristorare (nella specie, alla luce delle previsioni contrattuali e dei criteri di liquidazione concretamente adottati dalla commissione arbitrale), non il danno biologico o il danno morale, ma il solo danno patrimoniale in senso stretto, conseguente alle lesioni subite in termini di perdita e di mancato guadagno.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)