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Sez. L, Sentenza n. 5026 del 02/09/1981 (Rv. 415806 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI ASSUNZIONI SUCCESSIVE - APPOSIZIONE DEL TERMINE - VALIDITÀ - PROROGA - REGOLARITÀ FORMALE - FRODE EX ART. 2 DELLA LEGGE N.230 DEL 1962 - SUSSISTENZA - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415806-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI ASSUNZIONI SUCCESSIVE - APPOSIZIONE DEL TERMINE - VALIDITÀ - PROROGA - REGOLARITÀ FORMALE - FRODE EX ART. 2 DELLA LEGGE N.230 DEL 1962 - SUSSISTENZA - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La frode contemplata nell'art. 2, ultima parte della legge 18 aprile 1962 n. 230 è ravvisabile anche in presenza di più assunzioni a cui il termine sia stato validamente apposto o prorogato ovvero che risultino formalmente regolari, allorché le stesse costituiscono un accorgimento strumentale all'utilizzazione dei relativi negozi secondo un fine che contrasta con la loro specifica funzione sociale. (Conf. 3916/80, mass. N. 407805).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)