Sez. 2, Sentenza n. 386 del 20/01/1982 (Rv. 418079 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. la estensione del rito del lavoro ai rapporti di Agenzia è consentita solo nel caso in cui essi si sostanzino in una prestazione prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, vagliandosi il rapporto di prevalenza in relazione all'opera dei collaboratori, che svolgano attività meramente esecutiva e secondaria rispetto a quella dell'agente, ed in relazione alla scarsa consistenza di capitali impiegati ed al fatturato. (V 3187/80, mass n 406984; (V 460/80, mass n 403832).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)