Sez. 3, Sentenza n. 365 del 03/03/1967 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104406 - 01
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO - NULLITA - SUSSISTENZA DI NULLITA ASSOLUTA.*
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO - NULLITA - SUSSISTENZA DI NULLITA ASSOLUTA.*
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei componenti il collegio giudicante da luogo a nullita assoluta, in quanto costituisce vizio insanabile della decisione che per la sua validita richiede la firma di tutti i componenti il collegio (art 474 n 7, 185 n 1 cod proc pen). ne puo ritenersi che la sottoscrizione del giudice sia operazione successiva alla emanazione della sentenza, trattandosi di attribuzioni che competono uti singuli ai membri del collegio giudicante. L'ultima connessione tra deliberazione e sottoscrizione della sentenza risulta proprio dall'art 474 n 7 cod proc pen in cui si parla di sottoscrizione dei giudici che l'hanno pronunziata. Tale connessione e confermata dal rilievo che l'unica Forma prevista di autenticazione della sentenza e quella affidata alla stessa sottoscrizione del giudice. Ne deriva che la sottoscrizione della sentenza da parte dei giudici e attivita la cui omissione e di per se in grado di denunziare la mancata partecipazione di uno dei giudici al momento finale del processo formativo della sentenza e come tale rientra nelle Disposizioni riflettenti il 'numero dei giudici necessari a costituire i collegi giudicantì. La inosservanza di tali norme importa nullita assoluta della sentenza. (Conf 101325, 101418, anno 1966; contra 103718, anno 1967; 102133, (102759, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)