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Sez. 3, Ordinanza n. 14798 del 02/08/2004 (Rv. 575896 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento - Proposizione di ricorso incidentale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575896-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel procedimento di regolamento di competenza è inammissibile la proposizione di ricorso incidentale (il quale, ove proposto, può valere solo come memoria), atteso che l'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ. consente, alle parti cui è notificato il ricorso per regolamento, solo la facoltà di depositare scritture difensive e documenti.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)