Sez. 3, Ordinanza n. 19131 del 29/09/2005 (Rv. 585718 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza - Procedimento - Proposizione di ricorso incidentale - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La proposizione di un ricorso incidentale non è consentita nel procedimento per regolamento di competenza, giusta disposto dell'ultimo comma dell'art. 47 del codice di procedura civile, in cui si prevede che le parti, alle quali è notificato il ricorso per regolamento, possono depositare soltanto scritture difensive e documenti. Il controricorso e il contestuale ricorso incidentale possono, pertanto, valere soltanto come memoria di risposta al regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)