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Sez. 3, Ordinanza n. 19131 del 29/09/2005 (Rv. 585718 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza - Procedimento - Proposizione di ricorso incidentale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585718-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La proposizione di un ricorso incidentale non è consentita nel procedimento per regolamento di competenza, giusta disposto dell'ultimo comma dell'art. 47 del codice di procedura civile, in cui si prevede che le parti, alle quali è notificato il ricorso per regolamento, possono depositare soltanto scritture difensive e documenti. Il controricorso e il contestuale ricorso incidentale possono, pertanto, valere soltanto come memoria di risposta al regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)