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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12143 del 16/07/2012 (Rv. 623296 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento - Proponibilità di ricorso incidentale - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623296-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Allorquando il giudice di merito abbia adottato un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. riguardo ad un cumulo di cause (nella specie, fra l'opposizione a decreto ingiuntivo e le domande riconvenzionali proposte dall'opponente), l'impugnazione con regolamento di competenza soltanto della sospensione delle domande riconvenzionali, sull'assunto che riguardo ad esse si sarebbe dovuta dichiarare la continenza rispetto ad altra causa pendente davanti ad altro ufficio giudiziario, comporta che la Corte di cassazione sia investita soltanto della legittimità della sospensione e della richiesta di dichiarare la continenza quanto alle riconvenzionali, mentre è escluso che essa possa esaminare la legittimità della sospensione del giudizio di opposizione al decreto. Né l'intimato può pretendere, mediante proposizione di un atto qualificato come controricorso e ricorso incidentale, e notificato oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. (o comunque, nel caso di mancanza di comunicazione, oltre quello di cui all'art. 327 c.p.c.), che il sindacato della Corte possa estendersi a detta parte del provvedimento sospensivo, perché egli, non essendo ammessa la possibilità del ricorso incidentale nel regolamento di competenza, avrebbe dovuto proporre tempestivamente impugnazione autonoma con il regolamento di competenza e la tardività esclude comunque ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di competenza autonomo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)