Sez. 2, Sentenza n. 1515 del 22/05/1974 (Rv. 369643 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - NON FRONTEGGIANTESI - INAPPLICABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - NON FRONTEGGIANTESI - INAPPLICABILITA.*
L'applicabilita delle distanze stabilite dagli artt 873 e segg cod civ e di quelle maggiori previste per le costruzioni su fondi finitimi dai regolamenti locali richiamati dall'art 873 cod civ postula che i fabbricati costruiti nei fondi contigui si fronteggino anche in minima parte. (V 2548'72, mass n 360058; 2093'70, mass n 348196).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)