diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2093 del 20/10/1970 (Rv. 348196 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NON FRONTEGGIANTISI - DISTANZE DISPOSTE DAL CODICE CIVILE O DA REGOLAMENTI INTEGRATIVI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348196-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NON FRONTEGGIANTISI - DISTANZE DISPOSTE DAL CODICE CIVILE O DA REGOLAMENTI INTEGRATIVI - INAPPLICABILITA.*

Poiche le limitazioni stabilite dall'art 873 del cod civ e dalle norme regolamentari integrative sono dettate allo scopo di evitare intercapedini dannose, presupposto dell'applicabilita di dette limitazioni e che i fondi, anche se non confinanti, ma solo finitimi, si fronteggino almeno in parte, nel senso che sia possibile costruire su di essi edifici che, da bande opposte rispetto alla linea di confine, presentino le rispettive facciate frontistanti almeno per un segmento, di guisa che, supponendo di farle avanzare in linea retta, si incontrino almeno in quel segmento. Se tale fronteggiamento o possibilita di fronteggiamento non esiste, non si lede alcuna norma sulle distanze fra costruzioni e non puo quindi parlarsi di diritto soggettivo alla demolizione. (V 2180'68, mass n 334367 1606'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)