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Sez. 2, Sentenza n. 2548 del 25/07/1972 (Rv. 360058 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - IN GENERE - MISURA IN MODO LINEARE - FINALITA DELLE DISTANZE LEGALI - EVITARE LE INTERCAPEDINI - COSTRUZIONI NON FRONTEGGIANTESI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360058-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - IN GENERE - MISURA IN MODO LINEARE - FINALITA DELLE DISTANZE LEGALI - EVITARE LE INTERCAPEDINI - COSTRUZIONI NON FRONTEGGIANTESI - INAPPLICABILITA.*

Le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare. Lo scopo, infatti, del limite imposto dall'art 873 cod civ e quello di impedire la formazione di intercapedini nocive per cui la norma non trova applicazione se non nel caso in cui i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farli avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto. (V 2093'70, mass n 348196).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)