diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3124 del 01/12/2005 Ud. (dep. 26/01/2006) Rv. 233422 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Genitore esercente la potestà sui figli minori - Doveri - Fondamento - Obbligo giuridico di impedire abusi sessuali.
Stato
decisa il 2005-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233422-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

La posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall'art. 147 cod. civ. in capo al genitore, comporta l'obbligo per costui di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni: ne consegue che risponde del delitto di cui all'art. 609 quater cod. pen., in concorso con l'autore del reato, ai sensi del secondo comma dell'art. 40 cod. pen., la madre che non impedisca, ed anzi consenta, che il coniuge abusi sessualmente dei figli minorenni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 609 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)