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Sez. 3, Sentenza n. 40663 del 23/09/2015 Cc. (dep. 29/09/2016) Rv. 267594 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Delitti contro la libertà sessuale - Atti compiuti da terzi verso i figli - Responsabilità del genitore ex art. 40 cpv. cod. pen. - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267594-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di reati contro la libertà sessuale, la posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall'art. 147 cod. civ. in capo al genitore, comporta l'obbligo per costui di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni; ne consegue che risponde del reato di violenza sessuale in danno del figlio minore, commesso da terzi, il genitore che, consapevole del fatto, non si attivi per impedirlo ed anzi consenta il protrarsi degli abusi. (Fattispecie in cui il genitore aveva tollerato che la figlia quindicenne subisse abusi da parte del futuro sposo, con loro convivente, nonostante il rifiuto e le proteste della minore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)