Sez. 3, Sentenza n. 36824 del 08/07/2009 Ud. (dep. 22/09/2009) Rv. 244931 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Delitti contro la libertà sessuale - Responsabilità del genitore per omesso impedimento dell'evento - Clausola di equivalenza - Applicabilità.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
Risponde del reato sessuale in danno del figlio minore, commesso da terzi, il genitore che, consapevole del fatto e nella possibilità di porvi fine, non si attivi per impedirlo, ricoprendo una posizione di garanzia a tutela dell'intangibilità sessuale del figlio minore che rende operante la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)