Sez. L, Sentenza n. 551 del 24/01/1981 (Rv. 411027 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE NON ISCRITTO NELL'ALBO DEL DISTRETTO - INESISTENZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE NON ISCRITTO NELL'ALBO DEL DISTRETTO - INESISTENZA - CONSEGUENZE.*
La nomina di un avvocato quale procuratore di una parte per un giudizio che si svolge in un distretto diverso da quello a cui il predetto avvocato e iscritto, e nulla per violazione dell'art 5 RDL 27 novembre 1933 n 1578. E, pertanto, inesistente la notificazione dell'impugnazione effettuata presso lo stesso alla parte, attesa la Mancanza tra i due soggetti di un qualsiasi rapporto che, rispetto all'adempimento in questione, possa considerarsi funzionale, con la conseguente impossibilita di sanatoria attraverso l'applicazione dell'art 291, comma primo, cod proc civ e l'inammissibilita del gravame. (V 5837/79, mass n 402500; (V 1756/79, mass n 398116; (V 2938/77, mass n 386486).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)