Sez. 3, Sentenza n. 1247 del 02/04/1977 (Rv. 384936 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA COMMERCIALI - PROROGA STABILITA DALLA LEGGE N 1115 DEL 1971 - APPLICABILITA ALLE IPOTESI DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER DISDETTA DEL LOCATORE E DI PERMANENZA DI FATTO DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA COMMERCIALI - PROROGA STABILITA DALLA LEGGE N 1115 DEL 1971 - APPLICABILITA ALLE IPOTESI DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER DISDETTA DEL LOCATORE E DI PERMANENZA DI FATTO DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*
La proroga delle locazioni di immobili adibiti all'Esercizio di attivita di natura commerciale, di cui all'articolo unico della legge 11 dicembre 1971 n 1115, non si applica nei casi in cui la durata convenzionale del rapporto locativo sia cessata per effetto della disdetta intimata dal locatore ed il conduttore sia rimasto nel godimento dell'immobile in via di fatto, senza averne diritto. (Conf 3298/75, mass n 377414; (Conf 2029/74, mass n 370306).*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1971 num. 1115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)