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Sez. 3, Sentenza n. 3298 del 13/10/1975 (Rv. 377414 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE - SOPRAVVENUTA LEGGE VINCOLISTICA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377414-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE - SOPRAVVENUTA LEGGE VINCOLISTICA - INAPPLICABILITA.*

La proroga legale (nella specie, concessa dalla legge 11 dicembre 1971, n 1115) non si applica nel caso in cui il locatore abbia chiesto la cessazione del rapporto, dovendo gli effetti della sentenza eventualmente favorevoli all'attore retroagire al momento della domanda, sicche alla data dell'entrata in vigore della legge, che dispone la nuova proroga, e venuto meno il rapporto giuridico e persiste semplicemente un rapporto di mero fatto, costituito dalla permanenza del conduttore nella detenzione dell'immobile, senza averne diritto. (V 2029/74, mass n 370306).*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1971 num. 1115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)